Nell'albo professionale vi è un ruolo specifico ove sono iscritti tali soggetti, così come eppure i enti ossia i professori universitari di materie giuridiche; questi ultimi possono esercitare la professione senza alcuna incompatibilità. Il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 - Con esecuzione della direttiva dell'Aggregato Europea n. 98/5/CE - https://avvocatopenalistaromano.com/studio-legale-penale-roma.html?index_php??start=1700&limit=100&start=3300